LA NUOVA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI DELLE S.R.L.

RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

Amministratori e nuove responsabilità: il 16 marzo 2019 sono entrate in vigore le modifiche al Codice Civile previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza in tale ambito (D.lgs. n. 14/2019).

La loro portata, tuttavia, prescinde dal contesto della crisi d’impresa proiettando nuovi obblighi in capo agli amministratori di società, nuove responsabilità e prevedendo nuove azioni di responsabilità.

E’ essenziale, pertanto, che gli amministratori acquisiscano da subito consapevolezza rispetto alla portata concreta dei nuovi obblighi sugli stessi incombenti, in modo da orientare la propria condotta alla luce delle nuove disposizioni normative e attivarsi prontamente per adempiere alle stesse mediante l’adeguamento della propria organizzazione d’impresa.

In tema di responsabilità, il fulcro della nuova prospettiva legislativa riguarda, in particolar modo, gli amministratori delle società a responsabilità limitata: nello specifico all’art. 2476 c.c. avente ad oggetto la disciplina della responsabilità degli amministratori e il controllo dei soci nelle s.r.l., viene inserito un nuovo sesto comma.

La nuova previsione ha esteso e previsto la possibilità per i creditori sociali di una s.r.l. di esperire l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, i quali, non adempiendo al proprio obbligo di garantire e conservare l’integrità del patrimonio sociale, anche attraverso le procedure di allerta interne ed esterne, abbiano impedito la soddisfazione dei creditori medesimi, e ciò anche a prescindere da un conclamato stato di crisi o dalla presenza di una procedura concorsuale (società in bonis).

In precedenza, invece, tale eventualità era espressamente prevista solo con riferimento alle società per azioni dall’art. 2934 c.c., il cui contenuto è stato ora in sostanza riprodotto dal nuovo sesto comma dell’art. 2476 c.c.

Tale nuova responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali va ad aggiungersi alla previsione originaria dell’art. 2476 c.c. della responsabilità degli stessi nei confronti della società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto e alla possibilità per i soci di esperire l’azione sociale di responsabilità (ex art. 2409 c.c.) convenendo dinanzi al Tribunale competente gli amministratori che abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione, tali da risultare dannose per la società stessa.

E’ evidente dunque che, con le modifiche apportate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, l’azione nei confronti degli amministratori possa oggi essere esperita dalla società, dai soci ma anche dai creditori sociali.
Se viene accertata la responsabilità degli amministratori, come di determina il danno risarcibile?

 

 

Pertanto, appare difficile negare come le modifiche normative, a prescindere da una situazione di crisi d’impresa, sembrano volte ad agevolare la proposizione di azioni di responsabilità.
Ne consegue che, in questo nuovo contesto, gli amministratori accorti dovranno provvedere ad adeguare l’organizzazione della propria impresa, assicurando la messa in atto di protocolli aziendali in linea con la le previsioni normative delineate attraverso, in estrema sintesi, l’integrazione di un assetto organizzativo amministrativo e contabile, la verifica della sua adeguatezza ed il monitoraggio efficace della continuità aziendale, in modo tale da prevenire, eliminare o comunque ridurre le possibili conseguenze in termini di responsabilità connesse al loro operato.

 

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Amministratori e nuove responsabilità: il 16 marzo 2019 sono entrate in vigore le modifiche al Codice Civile previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza in tale ambito (D.lgs. n. 14/2019).

La loro portata, tuttavia, prescinde dal contesto della crisi d’impresa proiettando nuovi obblighi in capo agli amministratori di società, nuove responsabilità e prevedendo nuove azioni di responsabilità.

E’ essenziale, pertanto, che gli amministratori acquisiscano da subito consapevolezza rispetto alla portata concreta dei nuovi obblighi sugli stessi incombenti, in modo da orientare la propria condotta alla luce delle nuove disposizioni normative e attivarsi prontamente per adempiere alle stesse mediante l’adeguamento della propria organizzazione d’impresa.

In tema di responsabilità, il fulcro della nuova prospettiva legislativa riguarda, in particolar modo, gli amministratori delle società a responsabilità limitata: nello specifico all’art. 2476 c.c. avente ad oggetto la disciplina della responsabilità degli amministratori e il controllo dei soci nelle s.r.l., viene inserito un nuovo sesto comma.

La nuova previsione ha esteso e previsto la possibilità per i creditori sociali di una s.r.l. di esperire l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, i quali, non adempiendo al proprio obbligo di garantire e conservare l’integrità del patrimonio sociale, anche attraverso le procedure di allerta interne ed esterne, abbiano impedito la soddisfazione dei creditori medesimi, e ciò anche a prescindere da un conclamato stato di crisi o dalla presenza di una procedura concorsuale (società in bonis).

In precedenza, invece, tale eventualità era espressamente prevista solo con riferimento alle società per azioni dall’art. 2934 c.c., il cui contenuto è stato ora in sostanza riprodotto dal nuovo sesto comma dell’art. 2476 c.c.

Tale nuova responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali va ad aggiungersi alla previsione originaria dell’art. 2476 c.c. della responsabilità degli stessi nei confronti della società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto e alla possibilità per i soci di esperire l’azione sociale di responsabilità (ex art. 2409 c.c.) convenendo dinanzi al Tribunale competente gli amministratori che abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione, tali da risultare dannose per la società stessa.

E’ evidente dunque che, con le modifiche apportate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, l’azione nei confronti degli amministratori possa oggi essere esperita dalla società, dai soci ma anche dai creditori sociali.
Se viene accertata la responsabilità degli amministratori, come di determina il danno risarcibile?

 

 

Pertanto, appare difficile negare come le modifiche normative, a prescindere da una situazione di crisi d’impresa, sembrano volte ad agevolare la proposizione di azioni di responsabilità.
Ne consegue che, in questo nuovo contesto, gli amministratori accorti dovranno provvedere ad adeguare l’organizzazione della propria impresa, assicurando la messa in atto di protocolli aziendali in linea con la le previsioni normative delineate attraverso, in estrema sintesi, l’integrazione di un assetto organizzativo amministrativo e contabile, la verifica della sua adeguatezza ed il monitoraggio efficace della continuità aziendale, in modo tale da prevenire, eliminare o comunque ridurre le possibili conseguenze in termini di responsabilità connesse al loro operato.

 

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