CIRCOLARE N. 10/2020 Novità relative alle dichiarazioni di intento

NOVITÀ RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DI INTENTO
(PROVV. AE N. 96911/2020 DEL 27 FEBBRAIO 2020)

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    NOVITÀ RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DI INTENTO

    NOVITÀ RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DI INTENTO
    (PROVV. AE N. 96911/2020 DEL 27 FEBBRAIO 2020)

    A decorrere dal 02 marzo 2020, le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali saranno rese disponibili a ciascun fornitore accedendo al proprio “Cassetto fiscale”.

    Lo prevede il provvedimento n. 96911/2020 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, emanato il 27 febbraio 2020, in attuazione dell’art. 12-septies del D.L. 34/2019 che ha modificato la disciplina delle dichiarazioni d’intento. Inoltre, il provvedimento aggiorna il modello di dichiarazione d’intento (modello DI) e le relative istruzioni, pur apportando modifiche limitate.

    La nuova funzionalità, disponibile dal 02 marzo, che consentirà ai fornitori degli esportatori abituali di verificare l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, discende dalle modifiche legislative apportate alla disciplina dal citato D.L. 34/2019.

    In particolare, sulla base delle nuove disposizioni, i soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare ai propri fornitori la lettera di intento, essendo sufficiente la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica.

    D’altro canto, per i fornitori, in seguito alle modifiche ex D.L. 34/2019, diventa obbligatorio indicare sulla fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento, mentre in precedenza era sufficiente riportare gli estremi della stessa (data e numero).

    Oltre all’obbligo di consegna al fornitore della lettera di intento, con l’art. 12-septies del D.L. 34/2019 sono stati aboliti:

    • l’annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l’esportatore abituale che per il fornitore);
    • la consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (tale dispensa era già stata prevista, in via di prassi, dalla nota Agenzia delle Dogane e monopoli n. 58510/2015);
    • il riepilogo delle dichiarazioni d’intento ricevute, da parte del fornitore, nella propria dichiarazione IVA annuale (l’apposito quadro VI è presente nel modello IVA 2020 per il 2019, ma sarà presumibilmente eliminato a partire dal modello IVA 2021 per il 2020).

    Le novità introdotte dall’art. 12-septies del DL 34/2019 hanno efficacia dal periodo d’imposta 2020, sebbene il provvedimento attuativo sia stato emanato il 27 febbraio e le implementazioni procedurali siano disponibili solamente a decorrere dal 2 marzo 2020. Tra le novità derivanti dal provvedimento attuativo, come detto, si evidenzia l’aggiornamento del modello di dichiarazione di intento.

    Il modello DI aggiornato si differenzia sostanzialmente per la mancanza dello spazio riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento da trasmettere e all’anno di riferimento.

     

     

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