AGGIORNAMENTO 17/01/2019 • FATTURAZIONE ELETTRONICA

Obbligo di fatturazione elettronica – Mancata adesione al servizio di consultazione dell’Agenzia delle Entrate – Effetti

Il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, modificato sul punto dal provv. 21.12.2018 n. 524526, stabilisce le modalità di cancellazione dal sito dell’Agenzia delle Entrate dei dati sensibili relativi alle fatture elettroniche transitate per il Sistema di Interscambio (natura, qualità e quantità dei beni ceduti e dei servizi prestati ex art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72).

I dati saranno cancellati per i cessionari e committenti che non aderiranno al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, che verrà reso disponibile nei prossimi mesi (l’adesione sarà possibile entro il 2.7.2019).

Per i “consumatori finali” che non aderiranno al predetto servizio, non sarà reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute. È, dunque, essenziale ai fini dei controlli documentali ex art. 36-ter del DPR 600/73 (ad esempio in merito alle detrazioni IRPEF) che i soggetti che operano come “consumatori finali” siano in possesso delle copie analogiche delle fatture elettroniche ricevute, che possono essere rilasciate ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

 

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