ULTIME NOVITA’ SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Conservazione analogica per le e-fatture che ricevono i forfetari

Per quanto concerne gli aderenti al regime forfetario (L. 190/2014, come modificata dalla L. 145/2018) o al regime di vantaggio, è chiarito che tali soggetti possono conservare le fatture in modalità analogica anche qualora abbiano richiesto al fornitore di emettere la fattura in formato elettronico con consegna al proprio indirizzo PEC.

 

Autofatture, corretto utilizzo del codice “Tipo documento”

Il codice “TD20” riguarda le sole fatture da regolarizzazione ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 (fatturazione omessa o errata da parte del fornitore), mentre il reverse charge “interno” (es. servizi edili), le autofatture per omaggi e per autoconsumo richiedono la classificazione con il codice “TD1”.

 

Note di debito per sola Iva

Per l’emissione delle note di debito per sola IVA (ad esempio alla chiusura di una procedura concorsuale): si dovrà fare ricorso a una fattura semplificata, la quale consente l’emissione e trasmissione di un documento il cui imponibile è pari a zero.

 

La fatturazione per le associazioni pro-loco

Le associazioni pro-loco non sono tenute a emettere le fatture in formato elettronico. L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018 prevede, infatti, l’esonero dalla fatturazione elettronica per “i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”. La disposizione sopra richiamata si applica anche alle associazioni pro loco, in forza dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 417 del 1991, che prevede che “alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398”

 

Consultazione fatture elettroniche per i privati, niente deleghe

Il consumatore finale potrà consultare le fatture elettroniche nella sua area riservata del sito dell’Agenzia soltanto dal secondo semestre di quest’anno, dopo aver accettato il servizio di consultazione. L’accesso al portale «Fatture e corrispettivi» è possibile solo per i titolari di partita Iva. A seguito dell’interlocuzione tra Entrate e Garante della privacy, per la consultazione delle fatture elettroniche, da parte dei consumatori finali, «non sarà possibile delegare un soggetto terzo»
Sulla copia cartacea o in pdf della fattura elettronica consegnata a mano o inviata via mail a un privato è consigliabile riportare una dicitura del tipo «copia analogica della fattura elettronica inviata allo Sdi»

 

Bollo e-fattura, conto automatico e pagamento trimestrale

Per le fatture elettroniche il pagamento del bollo dovrà avvenire entro il 20 del mese successivo al trimestre di emissione. La novità è stata prevista dal decreto del ministro dell’Economia del 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 7 gennaio. Per quanto riguarda l’ammontare da versare per le e-fatture emesse, sarà la stessa agenzia delle Entrate a comunicarlo al contribuente, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi). Nello specifico, l’informazione relativa all’ammontare dell’imposta dovuta sarà riportata all’interno dell’area riservata del contribuente, presente sul sito dell’Agenzia.

 

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