{"id":4848,"date":"2019-01-14T17:22:41","date_gmt":"2019-01-14T16:22:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/?p=4848"},"modified":"2021-04-13T09:24:23","modified_gmt":"2021-04-13T07:24:23","slug":"vg-info-1-ultime-novita-sulla-fatturazione-elettronica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/vg-info-1-ultime-novita-sulla-fatturazione-elettronica\/","title":{"rendered":"ULTIME NOVITA\u2019 SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA"},"content":{"rendered":"<p><strong>Conservazione analogica per le e-fatture che ricevono i forfetari<\/strong><\/p>\n<p>Per quanto concerne gli aderenti al regime forfetario (L. 190\/2014, come modificata dalla L. 145\/2018) o al regime di vantaggio, \u00e8 chiarito che tali soggetti possono conservare le fatture in modalit\u00e0 analogica anche qualora abbiano richiesto al fornitore di emettere la fattura in formato elettronico con consegna al proprio indirizzo PEC.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Autofatture, corretto utilizzo del codice \u201cTipo documento\u201d<\/strong><\/p>\n<p>Il codice \u201cTD20\u201d riguarda le sole fatture da regolarizzazione ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471\/97 (fatturazione omessa o errata da parte del fornitore), mentre il reverse charge \u201cinterno\u201d (es. servizi edili), le autofatture per omaggi e per autoconsumo richiedono la classificazione con il codice \u201cTD1\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Note di debito per sola Iva<\/strong><\/p>\n<p>Per l\u2019emissione delle note di debito per sola IVA (ad esempio alla chiusura di una procedura concorsuale): si dovr\u00e0 fare ricorso a una fattura semplificata, la quale consente l\u2019emissione e trasmissione di un documento il cui imponibile \u00e8 pari a zero.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La fatturazione per le associazioni pro-loco<\/strong><\/p>\n<p>Le associazioni pro-loco non sono tenute a emettere le fatture in formato elettronico. L\u2019articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018 prevede, infatti, l\u2019esonero dalla fatturazione elettronica per \u201ci soggetti passivi che hanno esercitato l&#8217;opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d\u2019imposta precedente hanno conseguito dall&#8217;esercizio di attivit\u00e0 commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d&#8217;imposta precedente hanno conseguito dall&#8217;esercizio di attivit\u00e0 commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d\u2019imposta\u201d. La disposizione sopra richiamata si applica anche alle associazioni pro loco, in forza dell\u2019articolo 9-bis del decreto-legge n. 417 del 1991, che prevede che \u201calle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398\u201d<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Consultazione fatture elettroniche per i privati, niente deleghe<\/strong><\/p>\n<p>Il consumatore finale potr\u00e0 consultare le fatture elettroniche nella sua area riservata del sito dell\u2019Agenzia soltanto dal secondo semestre di quest\u2019anno, dopo aver accettato il servizio di consultazione. L\u2019accesso al portale \u00abFatture e corrispettivi\u00bb \u00e8 possibile solo per i titolari di partita Iva. A seguito dell\u2019interlocuzione tra Entrate e Garante della privacy, per la consultazione delle fatture elettroniche, da parte dei consumatori finali, \u00abnon sar\u00e0 possibile delegare un soggetto terzo\u00bb<br \/>\nSulla copia cartacea o in pdf della fattura elettronica consegnata a mano o inviata via mail a un privato \u00e8 consigliabile riportare una dicitura del tipo \u00abcopia analogica della fattura elettronica inviata allo Sdi\u00bb<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Bollo e-fattura, conto automatico e pagamento trimestrale<\/strong><\/p>\n<p>Per le fatture elettroniche il pagamento del bollo dovr\u00e0 avvenire entro il 20 del mese successivo al trimestre di emissione. La novit\u00e0 \u00e8 stata prevista dal decreto del ministro dell\u2019Economia del 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 7 gennaio. Per quanto riguarda l\u2019ammontare da versare per le e-fatture emesse, sar\u00e0 la stessa agenzia delle Entrate a comunicarlo al contribuente, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi). Nello specifico, l\u2019informazione relativa all\u2019ammontare dell\u2019imposta dovuta sar\u00e0 riportata all\u2019interno dell\u2019area riservata del contribuente, presente sul sito dell\u2019Agenzia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Scopri come possiamo aiutarti<\/h2>\n    \t<a class=\"btn button-button_7 btn-default wpb_top-to-bottom wpb_animate_when_almost_visible\" href=\"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/contatti\/\"   >\r\n        <i class=\"fa fa-email\"><\/i>&nbsp;&nbsp;Contattaci&nbsp;&nbsp;<i class=\"fa fa-angle-right\"><\/i>        <\/a>\r\n        \n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Conservazione analogica per le e-fatture che ricevono i forfetari Per quanto concerne gli aderenti al regime forfetario (L. 190\/2014, come modificata dalla L. 145\/2018) o al regime di vantaggio, \u00e8 chiarito che tali soggetti possono [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4854,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[143,1],"tags":[30,34],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4848"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4848"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4848\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4854"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4848"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4848"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4848"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}