{"id":4968,"date":"2019-01-23T18:28:17","date_gmt":"2019-01-23T17:28:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/?p=4968"},"modified":"2020-01-28T18:34:55","modified_gmt":"2020-01-28T17:34:55","slug":"aggiornamento-23-01-2019-fatturazione-elettronica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/aggiornamento-23-01-2019-fatturazione-elettronica\/","title":{"rendered":"AGGIORNAMENTO 23\/01\/2019 \u2022 FATTURAZIONE ELETTRONICA"},"content":{"rendered":"<p><strong>Consumatore finale e fattura elettronica<\/strong><\/p>\n<p>Il consumatore finale che chiede la fattura non \u00e8 obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non \u00e8 obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all&#8217;esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando il consumatore finale chiede la fattura, l&#8217;esercente o il professionista \u00e8 obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest&#8217;ultima \u00e8 perfettamente valida e non c&#8217;\u00e8 alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente.<br \/>\nA partire dal secondo semestre di quest&#8217;anno, come previsto dall&#8217;ultima legge di Bilancio, l&#8217;Agenzia delle Entrate offrir\u00e0 un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche; con tale servizio il consumatore finale potr\u00e0 consultate le fatture che i fornitori avranno inviato all&#8217;Agenzia sin dal 1\u00b0 gennaio scorso. Queste regole sono state stabilite per garantire il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali. Pertanto, al momento per il primo semestre, il servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche non \u00e8 attivo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>QR code e dati relativi al domicilio fiscale\/sede attivit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>Un professionista\/impresa individuale che abbia preventivamente comunicato il luogo di svolgimento della propria attivit\u00e0 all\u00b4Agenzia delle Entrate, diverso dal domicilio e dalla residenza fiscale, creando il QR CODE da comunicare ai propri fornitori risulta come suo indirizzo il domicilio fiscale. L\u2019Agenzia ha chiarito che al momento non \u00e8 possibile modificare l&#8217;indirizzo che, per legge, \u00e8 quello risultante come domicilio fiscale in Anagrafe Tributaria. Sono in corso implementazioni del servizio per consentire la modifica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Operazioni con San Marino e fatture elettroniche<\/strong><\/p>\n<p>Dal 1\u00b0 gennaio gli operatori nazionali che intrattengono rapporti di interscambio di beni con operatori sammarinesi devono continuare a ricevere o a emettere fatture cartacee su cui l\u2019ufficio tributario della Repubblica di San Marino appone il proprio timbro.<br \/>\nL\u2019acquisizione da parte dell\u2019operatore italiano della fattura di vendita o di acquisto munita del visto dell\u2019ufficio tributario sammarinese costituisce infatti prova inconfutabile dell\u2019avvenuta importazione o esportazione dei beni tra Italia e San Marino.<br \/>\nNon essendo obbligati all\u2019emissione delle fatture elettroniche, gli operatori nazionali quando realizzano vendite o acquisti con residenti in San Marino devono predisporre il cosiddetto esterometro, previsto dall\u2019articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127\/2015. Quest\u2019ultimo adempimento \u00e8 superabile, almeno per quanto riguarda la fatturazione attiva inviando al Sistema di interscambio una fattura elettronica con i dati del cliente estero (nel nostro caso dell\u2019operatore sammarinese) apponendo nel codice destinatario \u00abXXXXXXX\u00bb.<br \/>\nAl contrario, per gli acquisti presso operatori sammarinesi, gli operatori italiani non possono evitare la compilazione dell\u2019esterometro. \u00c8 bene tuttavia ricordare come negli acquisti da San Marino il decreto del 24 dicembre 1993 contempla anche la possibilit\u00e0 di assolvere l\u2019imposta mediante fatture con Iva prepagata che, se munite del timbro dell\u2019ufficio tributario e dell\u2019agenzia delle Entrate di Pesaro, sono parificate ai fini degli adempimenti a fatture emesse da operatori italiani. Ciononostante, l\u2019operatore italiano sar\u00e0 tenuto a compilare l\u2019esterometro.<br \/>\nNel caso in cui il committente soggetto passivo stabilito in Italia riceva una prestazione di servizi ivi territorialmente rilevante, non avendo la necessit\u00e0 di acquisire una fattura proveniente dal prestatore sammarinese, in quanto \u00e8 obbligato ad autofatturarsi, potr\u00e0 emettere un documento elettronico da inviare al sistema di interscambio. Ad ogni modo non potr\u00e0 evitare di compilare l\u2019esterometro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Scopri come possiamo aiutarti<\/h2>\n    \t<a class=\"btn button-button_7 btn-default wpb_top-to-bottom wpb_animate_when_almost_visible\" href=\"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/contatti\/\"   >\r\n        <i class=\"fa fa-email\"><\/i>&nbsp;&nbsp;Contattaci&nbsp;&nbsp;<i class=\"fa fa-angle-right\"><\/i>        <\/a>\r\n        \n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Consumatore finale e fattura elettronica Il consumatore finale che chiede la fattura non \u00e8 obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non \u00e8 obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all&#8217;esercente o al professionista [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4970,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[3],"tags":[54,55],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4968"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4968"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4968\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4970"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4968"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4968"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4968"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}