{"id":9682,"date":"2020-02-26T12:07:50","date_gmt":"2020-02-26T11:07:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/?p=9682"},"modified":"2020-05-15T12:20:25","modified_gmt":"2020-05-15T10:20:25","slug":"corona-virus-sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro-e-assenze-del-lavoratore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/corona-virus-sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro-e-assenze-del-lavoratore\/","title":{"rendered":"CORONA VIRUS \u2013 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E ASSENZE DEL LAVORATORE"},"content":{"rendered":"<p>Gentili Clienti,<br \/>\nVi invitiamo a contattare i vostri consulenti in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro per ottenere indicazioni in materia di tutela della salute ed in merito ad un\u2019attenta applicazione del D.Lgs. 81\/2001.<\/p>\n<h3>INDICAZIONI D.LGS 81\/2001<\/h3>\n<p>Considerato che ai sensi del D.Lgs. 81\/2001 (artt. 266 e 267) \u201c<strong>Il datore di lavoro ha l\u2019obbligo di tutelare i dipendenti dall\u2019esposizione agli agenti biologici, ossia da qualsiasi microrganismo che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni<\/strong>\u201d, in relazione all\u2019allerta Corona virus, il Ministero della Salute, con la circolare 3 febbraio 2020 n. 3190, ha fornito alcune prime indicazioni sulle misure preventive che i datori di lavoro devono adottare. Si tratta di comuni misure utili a evitare i virus influenzali e parainfluenzali, che per\u00f2 sono da ritenersi parzialmente superate allo stato attuale, in quanto al momento dell\u2019emanazione non era ancora stata riscontrata, in Italia, la diffusione del Corona virus. Innanzitutto <strong>il datore ha l\u2019obbligo di comunicare all\u2019intero personale dipendente le prescrizioni necessarie per evitare i contagi<\/strong> e i comportamenti da attuare per chi si trova a contatto col pubblico e nell\u2019ipotesi in cui si riscontri un caso sospetto. Oltre al dovere di informazione dei lavoratori, riportiamo a seguire alcune ulteriori misure minimali da adottare:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>controllare se nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) \u00e8 stato valutato il rischio da contatto con il pubblico o la lavorazione che \u00e8 destinata al pubblico<\/strong>. Nel caso ricorra, e senza che sia stato valutato, si deve adeguare il DVR ai sensi degli articoli 15, 17, 77, 234, 236, 237, 238, 240, 271, 272, 275, 276, 277 del D.Lgs. citato in oggetto;<\/li>\n<li><strong>prevedere, in caso di sospetto di contagio, un controllo sanitario straordinario al personale<\/strong> ai sensi degli artt. 24, 25, 28, 41, 273, 274, a cura del medico competente;<\/li>\n<li><strong>sanificare gli ambienti<\/strong>: per assicurare la salubrit\u00e0 del posto di lavoro, si raccomanda l\u2019installazione di erogatori di gel antibatterici, l\u2019adozione di piccole pause con continuit\u00e0 per consentire ai lavoratori ripetuti lavaggi, il frequente ricambio d\u2019aria, l\u2019accurata e continua pulizia degli spazi e delle superfici con appositi prodotti igienizzanti (i prodotti pi\u00f9 efficaci risultano essere quelli a base di candeggina o cloro);<\/li>\n<li><strong>evitare il sovraffollamento dei locali<\/strong>: dallo spostamento di postazioni di lavoro, ai turni per la fruizione della sala mensa, sino ad arrivare alla chiusura degli spazi comuni e al controllo e al contingentamento degli accessi per visitatori e veicoli in visita. Il DPCM 23 febbraio 2020, a questo proposito, consente il ricorso allo smart working, anche in assenza di accordo individuale, nelle aree considerate a rischio per l\u2019emergenza coronavirus;<\/li>\n<li><strong>fornire dispositivi di protezione individuale (DPI) ai dipendenti<\/strong> per tutelarli dal rischio biologico. Verificare se nelle ricevute di consegna dei DPI sono gi\u00e0 state previste la consegna di guanti e mascherine e, se occorre, integrare e far firmare al dipendente per ricevuta la modifica della dotazione (art.18, 20, 30, 59, 70, 75). Fanno parte dei dispositivi di protezione tutte le attrezzatture assegnate e indossate dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o pi\u00f9 rischio suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonch\u00e9 ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74 del DLgs. 81\/2008). I DPI di cui dotare i lavoratori possono essere differenti, tenendo conto della natura, dell\u2019attivit\u00e0 e dei fattori specifici di rischio presenti nell\u2019unit\u00e0 lavorativa. Nel caso di specie \u2013 rischio da Corona virus \u2013 sono utili i dispositivi per la <strong>protezione delle vie respiratorie<\/strong>, che evitano o limitano l\u2019ingresso di agenti potenzialmente pericolosi nelle vie aeree. La protezione \u00e8 garantita dalla capacit\u00e0 filtrante dei dispositivi in grado di trattenere le particelle aerodisperse, impedendone l\u2019inalazione. <strong>Informiamo che non sono DPI le mascherine chirurgiche o igieniche sprovviste di filtro<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In ogni caso, i DPI devono essere necessariamente utilizzati nei casi in cui i rischi non possano essere evitati o sufficientemente ridotti da misure preventive, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro (art. 75 del DLgs. 81\/2008).<\/p>\n<p><strong>Tali misure sono necessarie per ridurre il rischio da esposizione non prevedibile (art.240) e conseguentemente evitare eventuali richieste risarcitorie per danno biologico da parte del personale<\/strong>, ove mai dovesse essere infettato. Inoltre la mancata attuazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, diventa motivo di revoca di benefici contributivi per assunzioni agevolate.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>ASSENZE DAL LAVORO \u2013 LE CASISTICHE NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO<\/h3>\n<p><strong>La repentina diffusione del contagio del Coronavirus crea situazioni particolari anche nella gestione delle assenze dei lavoratori<\/strong>. Il decreto legge \u201cMisure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19\u201d, varato il 23 febbraio dal Governo &#8211; che assegna ai Ministri ampi poteri di intervento straordinario per delimitare le potenziali occasioni di diffusione dei focolai &#8211; ha incrementato le occasioni in cui le attivit\u00e0 lavorative possono essere particolarmente condizionate da interventi di Pubbliche Autorit\u00e0. Le principali casistiche che si possono presentare sono:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>A CASA PER L\u2019ORDINANZA<\/strong>: assenza a causa dell\u2019ordine della pubblica autorit\u00e0, che impedisce ai lavoratori di uscire di casa. In questa situazione si realizza la sopravvenuta impossibilit\u00e0 a recarsi al lavoro per cause indipendenti dalla volont\u00e0 del lavoratore, che rester\u00e0, dunque, a casa ma con la retribuzione pagata. In questi casi \u00e8 evidente che l\u2019assenza del lavoratore non solo \u00e8 indipendente dalla sua volont\u00e0 ma, anzi, \u00e8 necessaria e dettata dal provvedimento d\u2019ordine pubblico, finalizzato alla tutela della salute delle persone. \u00c8 questo uno dei casi per i quali \u00e8 stata richiesta l\u2019emanazione di un provvedimento normativo che preveda la Cassa Integrazione Ordinaria per queste tipologie di eventi. Un\u2019alternativa, laddove possibile, alla tipologia della prestazione lavorativa pu\u00f2 essere rappresentata dalla convenzione di accordi di smart working, il lavoro agile che, ai sensi della l. n. 81\/2017, pu\u00f2 essere svolto in remoto dal lavoratore subordinato, a prescindere dalla sua presenza presso il luogo di lavoro. E\u2019 necessario un accordo one-to-one, siglato fra azienda e lavoratore, e una comunicazione obbligatoria depositata dal datore di lavoro sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro. Grazie al D.P.C.M. emanato il 23 febbraio 2020 e relativo alle misure da adottare per contenere il contagio nei comuni delle regioni Lombardia e Veneto, non sar\u00e0 necessario il preventivo accordo scritto fra le parti.<\/li>\n<li><strong>SOSPENSIONE DELL\u2019ATTIVITA\u2019 AZIENDALE<\/strong>: tra le possibili misure di contrasto alla potenziale diffusione del virus rientrano anche le previsioni tendenti a vietare l\u2019accesso in un determinato comune o area geografica, nonch\u00e9 la sospensione delle attivit\u00e0 lavorative per le imprese e\/o la sospensione dello svolgimento delle attivit\u00e0 lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell\u2019area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall\u2019area indicata. In questi casi \u00e8 di tutta evidenza l\u2019assoluta indipendenza della impossibilit\u00e0 della prestazione lavorativa dalla volont\u00e0 del lavoratore, essendo l\u2019azienda stessa impedita dal provvedimento dell\u2019autorit\u00e0 pubblica allo svolgimento della normale attivit\u00e0 produttiva. Risulta perci\u00f2 evidente il permanere del diritto alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione, rendendosi doveroso anche in questo caso il riconoscimento dell\u2019accesso a trattamenti di Cig, come preannunciato dal Ministro del Lavoro.<\/li>\n<li><strong>IN QUARANTENA OBBLIGATORIA<\/strong>: assenza per quarantena stabilita dai pres\u00ecdi sanitari. Riguarda i lavoratori posti in osservazione, in quanto aventi sintomi riconducibili al virus. Questa ipotesi pu\u00f2 comportare l\u2019assenza da parte del lavoratore interessato. In tal caso il CCNL applicato stabilisce le modalit\u00e0 di gestione dell\u2019evento che, comunque, \u00e8 assimilabile a tutti i casi di ricovero per altre patologie o interventi. Non c\u2019\u00e8 dubbio che il lavoratore che non pu\u00f2 essere presente sul luogo di lavoro in conseguenza dell\u2019applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva, perch\u00e9 ritenuto dall\u2019autorit\u00e0 sanitaria (o comunque pubblica) ricompreso fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa, \u00e8 da considerarsi sottoposto a trattamento latu sensu sanitario e, pertanto, la sua assenza dovr\u00e0 essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l\u2019assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.<\/li>\n<li><strong>IN QUARANTENA VOLONTARIA<\/strong>: assenza per quarantena volontaria da parte di persone che scelgono autonomamente di isolarsi pur non avendo sintomi palesi di contagio. Tra le misure di contenimento previste dal governo rientra l\u2019obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall\u2019Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell\u2019azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all\u2019autorit\u00e0 sanitaria competente per l\u2019adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. La decisione di adottare, nelle more della decisione dell\u2019autorit\u00e0 pubblica, un comportamento di quarantena \u201cvolontaria\u201d, fondata sui predetti presupposti (o anche in ragione del contatto con soggetti ricadenti nelle condizioni previste), nei limiti dell\u2019attesa della decisione circa la misura concreta da adottare da parte dell\u2019autorit\u00e0 pubblica, pu\u00f2 rappresentare comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d\u2019urgenza, e disciplinato conseguentemente come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo.<\/li>\n<li><strong>ASSENTI PER PAURA DI CONTAGIO<\/strong>: assenza autodeterminata da parte di lavoratori che ritengono il fenomeno dell&#8217;epidemia sufficiente di per s\u00e9 a giustificare l\u2019assenza dal lavoro, pur non sussistendo provvedimenti di Pubbliche Autorit\u00e0 che impediscano la libera circolazione. Un\u2019assenza determinata dal semplice \u201ctimore\u201d di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste, non consente dunque di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimit\u00e0 del rifiuto della prestazione. In tal caso si realizza l\u2019assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Lo Studio \u00e8 a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.<br \/>\n<em>Torri di Quartesolo, 26 Febbraio 2020<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Scopri come possiamo aiutarti<\/h2>\n<div role=\"form\" class=\"wpcf7\" id=\"wpcf7-f10201-o1\" lang=\"it-IT\" dir=\"ltr\">\n<div class=\"screen-reader-response\"><p role=\"status\" aria-live=\"polite\" aria-atomic=\"true\"><\/p> <ul><\/ul><\/div>\n<form action=\"\/vescogiaretta\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9682#wpcf7-f10201-o1\" method=\"post\" class=\"wpcf7-form init\" novalidate=\"novalidate\" data-status=\"init\">\n<div style=\"display: none;\">\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7\" value=\"10201\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_version\" value=\"5.5.2\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_locale\" value=\"it_IT\" 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