{"id":9846,"date":"2020-03-12T12:03:03","date_gmt":"2020-03-12T11:03:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/?p=9846"},"modified":"2020-04-03T15:05:36","modified_gmt":"2020-04-03T13:05:36","slug":"contratti-commerciali-ai-tempi-del-coronavirus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.offbook.it\/vescogiaretta\/contratti-commerciali-ai-tempi-del-coronavirus\/","title":{"rendered":"CONTRATTI COMMERCIALI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS"},"content":{"rendered":"<p>I noti e recenti eventi di diffusione del Coronavirus Covid-19 verificatisi sul territorio nazionale rischiano di coinvolgere le aziende e gli altri operatori economici nell\u2019ambito dei propri rapporti commerciali, che interessano le relazioni con fornitori, clienti, professionisti, dipendenti o altri <em>players<\/em> del mercato.<br \/>\n<!-- This site is converting visitors into subscribers and customers with OptinMonster - https:\/\/optinmonster.com --><\/p>\n<div id=\"om-iotgrcqwjlbn1t6ymzom-holder\"><\/div>\n<p><script type=\"text\/javascript\" src=\"https:\/\/a.omappapi.com\/app\/js\/api.min.js\" data-campaign=\"iotgrcqwjlbn1t6ymzom\" data-user=\"29912\" async><\/script><br \/>\n<!-- \/ https:\/\/optinmonster.com --><br \/>\nTale coinvolgimento potrebbe talvolta compromettere la conclusione o l\u2019esecuzione di rapporti contrattuali, aumentando il rischio che si profilino ipotesi di <strong>inadempimento<\/strong> da parte di quelle imprese che, in buona fede, abbiano assunto impegni che, a causa degli effetti della diffusione del virus, non siano pi\u00f9 in grado di adempiere o non siano pi\u00f9 economicamente convenienti.<\/p>\n<p>L\u2019epidemia, come tristemente noto tramite l\u2019ampia diffusione giornalistica degli eventi, sta influendo moltissimo non solo sull\u2019apporto della forza lavoro \u2013 assenze giustificate, quarantene dei dipendenti nelle c.d. <em>zone rosse<\/em> \u2013 ma anche a livello di traffici di merci \u2013 embarghi o chiusure doganali \u2013 oltre che sulle abitudini dei cittadini il quali sono invitati il pi\u00f9 possibile a non uscire di casa, evitando di frequentare alberghi, ristoranti o luoghi di villeggiatura.<\/p>\n<p>E\u2019 evidente come tali circostanze, riconducibili alla pi\u00f9 ampia categoria della <strong>forza maggiore<\/strong>, possano seriamente interferire con l\u2019adempimento dei rapporti contrattuali.<\/p>\n<p>La legge italiana, pur non definendo espressamente questo concetto di forza maggiore, consente comunque di inquadrare le descritte problematiche di adempimento derivanti dalla diffusione del virus, a seconda che a causa di esse la prestazione diventi pi\u00f9 <strong>difficoltosa<\/strong> o diventi <strong>impossibile<\/strong>.<\/p>\n<h2><em>Difficoltoso adempimento della prestazione<\/em><\/h2>\n<p>Nel primo caso in cui l\u2019epidemia renda l\u2019adempimento della prestazione pi\u00f9 difficoltoso ci si si pu\u00f2 richiamare, innanzitutto, al generale dovere di <strong><u>buona fede che le parti devono rispettare nell\u2019esecuzione del contratto<\/u><\/strong> (<strong>art. 1218 c.c.<\/strong>).<\/p>\n<p>Tale norma<strong> prevede che l\u2019eventuale sopraggiunta difficolt\u00e0 di eseguire una prestazione non libera automaticamente l\u2019obbligato, ma costituisce solo un ostacolo che il debitore deve impegnarsi a superare con la dovuta diligenza. Solo qualora l\u2019ostacolo non sia superabile con l\u2019ordinaria diligenza il debitore \u00e8 liberato.<\/strong><\/p>\n<p>Innanzitutto occorre che l\u2019inadempimento o la difficolt\u00e0 di adempiere sia derivato da <strong>causa non imputabile al debitore<\/strong>: non basta che si sia verificato un qualsiasi fattore estraneo che lo abbia posto nell\u2019impossibilit\u00e0 di adempiere in modo esatto e tempestivo, ma deve verificarsi un fattore non riconducibile a difetto di diligenza o che sia tale che alle relative conseguenze il debitore non possa porvi riparo con uguale diligenza.<\/p>\n<p>E\u2019 evidente che l\u2019epidemia derivante dalla diffusione del Coronavirus possa rientrare tra quei fattori esterni che rendano difficile l\u2019esecuzione della prestazione dato che derivano da causa non imputabile al debitore; <strong>il debitore, tuttavia, qualora sia chiamato a rispondere giudizialmente del proprio inadempimento, deve dimostrare di aver diligentemente adottato tutte le misure possibili per evitare che il virus comprometta ulteriormente l\u2019adempimento della prestazione.<\/strong><\/p>\n<p>In altri casi, qualora la difficolt\u00e0 di adempiere la prestazione la renda economicamente pi\u00f9 onerosa e quindi sconveniente, ci si pu\u00f2 richiamare alla norma di cui all\u2019art. <strong>1467 c.c.<\/strong> che regola <strong><u>l\u2019eccessiva onerosit\u00e0 sopravvenuta nei contratti.<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Per poter invocare tale norma \u00e8 necessario dimostrare i seguenti requisiti:<\/p>\n<ol>\n<li>un intervenuto squilibrio tra le prestazioni non previsto al momento della conclusione del contratto<\/li>\n<li>la riconducibilit\u00e0 della eccessiva onerosit\u00e0 sopravvenuta ad eventi straordinari e imprevedibili che non rientrano nell\u2019alea contrattuale: la straordinariet\u00e0 si accerta in base alla frequenza dell\u2019evento, alle dimensioni e all\u2019intensit\u00e0, l\u2019imprevedibilit\u00e0 ha natura soggettiva in quanto si riferisce alla sfera delle conoscenze del debitore.<\/li>\n<\/ol>\n<p>E\u2019 altrettanto evidente che la diffusione del Coronavirus possa rientrare tra quegli eventi straordinari previsti dalla norma, poich\u00e9 eccezionali e dall\u2019impatto molto elevato e non certo prevedibili nemmeno da parte della comunit\u00e0 scientifica; occorre dimostrare, poi, che le difficolt\u00e0 di adempimento della prestazione, a causa dell\u2019aumento dei costi di produzione (si pensi al caso in cui sia necessario mutare il proprio fornitore nel caso in cui ci\u00f2 comporti un aumento dei prezzi di acquisto) abbiano determinato uno squilibrio che renda eccessivamente gravoso l\u2019adempimento.<\/p>\n<h2><em>Impossibile adempimento della prestazione<\/em><\/h2>\n<p>Nel caso in cui, poi, la prestazione diventi impossibile, ci si pu\u00f2 richiamare alla norma di cui all\u2019art. <strong>1256 c.c.<\/strong> che regola l\u2019ipotesi <strong><u>dell\u2019impossibilit\u00e0 definitiva o temporanea di adempimento della prestazione.<\/u><\/strong><\/p>\n<p>La liberazione del debitore per impossibilit\u00e0 sopravvenuta della prestazione pu\u00f2 verificarsi solo se concorrano:<\/p>\n<ol>\n<li>l\u2019elemento obiettivo della impossibilit\u00e0 di eseguire la prestazione medesima<\/li>\n<li>quello soggettivo dell\u2019assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell\u2019evento che ha reso impossibile la prestazione<\/li>\n<\/ol>\n<p>Tra le cause invocabili ai fini dell\u2019impossibilit\u00e0 della prestazione rientrano sicuramente gli ordini o i divieti sopravvenuti dell\u2019autorit\u00e0 amministrativa: provvedimenti legislativi o amministrativi dettati da interessi generali che rendano impossibile la prestazione indipendentemente dal comportamento dell\u2019obbligato.<\/p>\n<p>L\u2019impossibilit\u00e0 nell\u2019adempimento contrattuale, tuttavia, non pu\u00f2 essere invocata qualora gli ordini o i divieti provenienti dall\u2019autorit\u00e0 amministrativa siano <em>prevedibili<\/em> al momento dell\u2019assunzione dell\u2019obbligazione o rispetto ai quali non si siano sperimentate tutte le possibilit\u00e0 per vincere o rimuovere tale ostacolo.<\/p>\n<p>Nell\u2019ipotesi dell\u2019impossibilit\u00e0 temporanea l\u2019art. 1256 c.c. si limita a escludere la responsabilit\u00e0 del debitore per il ritardo nell\u2019adempimento finch\u00e9 perdura l\u2019impossibilit\u00e0; pertanto il debitore, cessata detta impossibilit\u00e0, deve sempre eseguire la prestazione.<\/p>\n<p>A proposito di Coronavirus, quindi, eventuali provvedimenti emessi da parte dell\u2019autorit\u00e0 amministrativa (Consiglio dei Ministri, Ministeri ecc.) che limitino, ad esempio, la circolazione di merci, rientrano certamente tra le cause invocabili ai fini dell\u2019impossibilit\u00e0 della prestazione in relazione a cui non pu\u00f2 essere attribuita alcuna colpa al debitore.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>E\u2019 evidente, in definitiva, come il diffondersi di un\u2019epidemia virale sconosciuta, la cui verificazione e i cui effetti non sono prevedibili, possa astrattamente rientrare tra quei fattori in grado di giustificare la difficolt\u00e0 di esecuzione o la mancata esecuzione di una prestazione contrattuale per causa di forza maggiore.<\/p>\n<p>Tuttavia, considerato che ciascun soggetto \u00e8 chiamato, in forza del principio solidaristico di cui all\u2019art. 2 della Costituzione, a regole di autodisciplina che impongono assunzioni di responsabilit\u00e0 sociale e economica, occorre verificare caso per caso l\u2019effettiva applicabilit\u00e0 di tale principio alla situazione concreta.<\/p>\n<p>Se il ciclo produttivo di un\u2019azienda non ha potuto proseguire a causa dell\u2019assenza forzosa dei dipendenti, magari perch\u00e9 residenti in zone particolarmente sensibili, \u00e8 evidente che in tal caso l\u2019azienda stessa possa invocare l\u2019impossibilit\u00e0 di adempiere alla prestazione in relazione a ritardi o mancate consegne ai clienti.<\/p>\n<p>Cos\u00ec come nel caso in cui, ad esempio, la momentanea compromissione di un settore economico \u2013 si veda il settore terziario in ambito alberghiero o di ristorazione \u2013 derivante dal mutamento delle abitudini dei cittadini, tale da renderlo non pi\u00f9 economicamente appetibile, pu\u00f2 giustificare l\u2019inadempimento di contratti preliminari di fusione o acquisizione di aziende impegnate in quei settori.<\/p>\n<p>Diverso caso riguarda l\u2019azienda che nel proprio ciclo commerciale si approvvigiona da fornitori la cui attivit\u00e0 viene compromessa da eventi legati alla diffusione del virus o aventi sede in territori esteri da cui non si pu\u00f2 pi\u00f9 importare: in tal caso non \u00e8 automatica l\u2019invocazione della disciplina del fatto a s\u00e9 non imputabile, come sopra vista, al fine di giustificare l\u2019eventuale ritardo di consegna nei confronti del cliente finale. La regola di diligenza contrattuale, infatti, imporrebbe di mutare il proprio fornitore scegliendo di approvvigionarsi, nei limiti del possibile, presso altro fornitore non compromesso dalla diffusione del contagio, sempre che tale circostanza non renda la prestazione economicamente non pi\u00f9 conveniente.<\/p>\n<p>Considerato che le norme citate richiedono tutte l\u2019imprevedibilit\u00e0 dell\u2019inadempimento contrattuale, \u00e8 ampiamente sconsigliabile ora, ad epidemia gi\u00e0 nota, assumere obbligazioni contrattuali che si abbia il dubbio di non poter adempiere correttamente: la forza maggiore, infatti, non sarebbe invocabile.<\/p>\n<p>E\u2019 inoltre consigliabile indicare nei contratti tra gli eventi costituenti causa di forza maggiore che escludono l\u2019inadempimento l\u2019evento specifico della epidemia\/pandemia, cos\u00ec da condividere pattiziamente l\u2019ipotesi in cui si verifichi tale evento scongiurando qualsiasi profilo di mala fede contrattuale.<\/p>\n<p>Si consiglia, infine, che la parte che intenda invocare la causa di forza maggiore per giustificare il proprio inadempimento debba notificare alla controparte tale volont\u00e0 dichiarando di avvalersi di tale clausola, impegnandosi poi a informare la controparte sullo sviluppo della situazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Scopri come possiamo aiutarti<\/h2>\n<div role=\"form\" class=\"wpcf7\" id=\"wpcf7-f10201-o1\" lang=\"it-IT\" dir=\"ltr\">\n<div class=\"screen-reader-response\"><p role=\"status\" aria-live=\"polite\" aria-atomic=\"true\"><\/p> <ul><\/ul><\/div>\n<form action=\"\/vescogiaretta\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9846#wpcf7-f10201-o1\" method=\"post\" class=\"wpcf7-form init\" novalidate=\"novalidate\" data-status=\"init\">\n<div style=\"display: none;\">\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7\" value=\"10201\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_version\" value=\"5.5.2\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_locale\" value=\"it_IT\" \/>\n<input type=\"hidden\" 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